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Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 31/07/2002 pag. 0037 – 0047
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 luglio 2002
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(4) richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e particolarmente del diritto alla vita privata, al fine di garantire il libero flusso dei dati personali nella Comunità.
(2) La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di tale Carta.
(3) La riservatezza nelle comunicazioni è garantita conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo, in particolare alla convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alle costituzioni degli Stati membri.
(4) La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni(5) ha tradotto i principi enunciati dalla direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle telecomunicazioni. La direttiva 97/66/CE deve essere adeguata agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in guisa da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. Tale direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.
(5) Nelle reti pubbliche di comunicazione della Comunità è in atto l’introduzione di nuove tecnologie digitali avanzate che pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti. Lo sviluppo della società dell’informazione è caratterizzato dall’introduzione di nuovi servizi di comunicazione elettronica. L’accesso alle reti digitali mobili è ormai a disposizione e alla portata di un vasto pubblico. Queste reti digitali hanno grandi capacità e possibilità di trattare i dati personali. Il positivo sviluppo transfrontaliero di questi servizi dipende in parte dalla fiducia che essi riscuoteranno presso gli utenti in relazione alla loro capacità di tutelare la loro vita privata.
(6) L’Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un’infrastruttura mondiale comune per la fornitura di un’ampia serie di servizi di comunicazione elettronica. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso l’Internet aprono nuove possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata.
(7) Nel settore delle reti pubbliche di comunicazione occorre adottare disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specificamente finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento all’accresciuta capacità di memorizzazione e trattamento dei dati relativi agli abbonati e agli utenti.
(8) Occorre armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali, della vita privata nonché del legittimo interesse delle persone giuridiche nel settore delle comunicazioni elettroniche affinché non sorgano ostacoli nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’articolo 14 del trattato. L’armonizzazione dovrebbe limitarsi alle prescrizioni necessarie per garantire che non vengano ostacolate la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di comunicazione elettronica tra Stati membri.
(9) È opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi comunitari competenti, cooperino all’introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti laddove ciò sia necessario per realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva, tenuto debito conto dell’obiettivo di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali e di utilizzare dati anonimi o pseudonimi nella misura del possibile.
(10) Nel settore delle comunicazioni elettroniche trova applicazione la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del responsabile e i diritti delle persone fisiche. La direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di comunicazione non accessibili al pubblico.
(11) La presente direttiva, analogamente alla direttiva 95/46/CE, non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario. Lascia pertanto inalterato l’equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva, necessari per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l’applicazione della legge penale. Di conseguenza la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla precitata Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
(12) Gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche. La presente direttiva, integrando la direttiva 95/46/CE, è volta a tutelare i diritti fondamentali delle persone fisiche e in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche. La presente direttiva non comporta in alcun caso per gli Stati membri l’obbligo di estendere l’applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche, tutela che è assicurata nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale.
(13) Il rapporto contrattuale tra abbonato e fornitore di servizi può comportare un versamento unico o periodico per il servizio fornito o che deve essere fornito. Anche le schede prepagate sono considerate un contratto.
(14) I dati relativi all’ubicazione possono riferirsi alla latitudine, longitudine ed altitudine dell’apparecchio terminale dell’utente, alla direzione di viaggio, al livello di accuratezza dell’informazione sull’ubicazione, all’identificazione della cella di rete in cui l’apparecchio terminale è ubicato in un determinato momento, e al momento in cui l’informazione sull’ubicazione è stata registrata.
(15) Una comunicazione può comprendere qualsiasi informazione relativa al nome, al numero e all’indirizzo fornita da chi emette la comunicazione o dall’utente di un collegamento al fine di effettuare la comunicazione. I dati relativi al traffico possono comprendere qualsiasi traslazione dell’informazione da parte della rete sulla quale la comunicazione è trasmessa allo scopo di effettuare la trasmissione. I dati relativi al traffico possono tra l’altro consistere in dati che si riferiscono all’instradamento, alla durata, al tempo o al volume di una comunicazione, al protocollo usato, all’ubicazione dell’apparecchio terminale di chi invia o riceve, alla rete sulla quale la comunicazione si origina o termina, all’inizio, alla fine o alla durata di un collegamento. Possono anche consistere nel formato in cui la comunicazione è trasmessa dalla rete.
(16) Le informazioni trasmesse nel quadro di un servizio di radiodiffusione tramite una rete di comunicazione pubblica sono destinate a un pubblico potenzialmente illimitato e non costituiscono una comunicazione ai sensi della presente direttiva. Comunque, nei casi in cui il singolo abbonato o utente che riceve tali informazioni possa essere identificato, per esempio con servizi video on demand, le informazioni trasmesse rientrano nella nozione di comunicazione ai sensi della presente direttiva.
(17) Ai fini della presente direttiva il consenso dell’utente o dell’abbonato, senza considerare se quest’ultimo sia una persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del consenso della persona interessata come definito ed ulteriormente determinato nella direttiva 95/46/CE. Il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all’utente di esprimere liberamente e in conoscenza di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un’apposita casella nel caso di un sito Internet.
(18) Servizi a valore aggiunto possono consistere ad esempio in consigli sui pacchetti tariffari meno costosi, orientamento stradale, informazioni sul traffico, previsioni meteorologiche, e informazioni turistiche.
(19) L’applicazione di taluni requisiti relativi alla presentazione ed alla restrizione dell’identificazione della linea chiamante e collegata e al trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a centrali analogiche non dovrebbe essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato. È importante che le parti interessati siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla Commissione.
(20) I fornitori di servizi dovrebbero adottare misure appropriate per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, e dovrebbero informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete. Tali rischi possono presentarsi segnatamente per i servizi di comunicazione elettronica su una rete aperta come l’Internet o la telefonia mobile analogica. È di particolare importanza per gli utenti e gli abbonati di tali servizi essere pienamente informati dal loro fornitore di servizi dell’esistenza di rischi alla sicurezza al di fuori della portata dei possibili rimedi esperibili dal fornitore stesso. I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su Internet dovrebbero informare gli utenti e gli abbonati delle misure che questi ultimi possono prendere per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l’uso di particolari tipi di programmi o tecniche di criptaggio. L’obbligo di informare gli abbonati su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di servizi dall’obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per rimediare a tutti i nuovi, imprevisti rischi relativi alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura all’abbonato di informazioni sui rischi relativi alla sicurezza dovrebbe essere gratuita fatta eccezione per i costi nominali che l’abbonato può sostenere quando riceve o prende conoscenza delle informazioni, per esempio scaricando un messaggio di posta elettronica. La sicurezza viene valutata alla luce dell’articolo 17 della direttiva 95/46/CE.
(21) Occorre prendere misure per prevenire l’accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni realizzate attraverso reti pubbliche di comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo. La legislazione di alcuni Stati membri vieta soltanto l’accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni.
(22) Il divieto di memorizzare comunicazioni e i relativi dati sul traffico da parte di persone diverse dagli utenti o senza il loro consenso non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica e a condizione che l’informazione non sia memorizzata per un periodo superiore a quanto necessario per la trasmissione e ai fini della gestione del traffico e che durante il periodo di memorizzazione sia assicurata la riservatezza dell’informazione. Ove ciò sia necessario per rendere più efficiente l’inoltro di tutte le informazioni accessibili al pubblico ad altri destinatari del servizio su loro richiesta, la presente direttiva non osta a che tali informazioni possano essere ulteriormente memorizzate, a condizione che esse siano in ogni caso accessibili al pubblico senza restrizioni e che tutti i dati che si riferiscono ai singoli abbonati o utenti che richiedono tali informazioni siano cancellati.
(23) La riservatezza delle comunicazioni dovrebbe essere assicurata anche nel quadro di legittime prassi commerciali. Ove necessario e legalmente autorizzato, le comunicazioni possono essere registrate allo scopo di fornire la prova di una transazione commerciale. La direttiva 95/46/CE si applica a tale trattamento. Le parti in comunicazione dovrebbero essere informate sulla registrazione, il suo scopo e la durata della sua memorizzazione preventivamente alla stessa. La comunicazione registrata dovrebbe essere cancellata non appena possibile ed in ogni caso non oltre la fine del periodo durante il quale la transazione può essere impugnata legittimamente.
(24) Le apparecchiature terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dell’utente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. I cosiddetti software spia, bachi invisibili (“web bugs”), identificatori occulti ed altri dispositivi analoghi possono introdursi nel terminale dell’utente a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell’utente e possono costituire una grave intrusione nella vita privata di tale utente. L’uso di tali dispositivi dovrebbe essere consentito unicamente per scopi legittimi e l’utente interessato dovrebbe esserne a conoscenza.
(25) Tuttavia, tali dispositivi, per esempio i cosiddetti marcatori (“cookies”), possono rappresentare uno strumento legittimo e utile, per esempio per l’analisi dell’efficacia della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per verificare l’identità di utenti che effettuano transazioni “on-line”. Allorché tali dispositivi, ad esempio i marcatori (“cookies”), sono destinati a scopi legittimi, come facilitare la fornitura di servizi della società dell’informazione, il loro uso dovrebbe essere consentito purché siano fornite agli utenti informazioni chiare e precise, a norma della direttiva 95/46/CE, sugli scopi dei marcatori o di dispositivi analoghi per assicurare che gli utenti siano a conoscenza delle informazioni registrate sull’apparecchiatura terminale che stanno utilizzando. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella loro apparecchiatura terminale. Ciò riveste particolare importanza qualora utenti diversi dall’utente originario abbiano accesso alle apparecchiature terminali e quindi a dati contenenti informazioni sensibili in relazione alla vita privata che sono contenuti in tali apparecchiature. L’offerta di informazioni e del diritto di opporsi può essere fornita una sola volta per l’uso dei vari dispositivi da installare sull’attrezzatura terminale dell’utente durante la stessa connessione e applicarsi anche a tutti gli usi successivi, che possono essere fatti, di tali dispositivi durante successive connessioni. Le modalità di comunicazione delle informazioni, dell’offerta del diritto al rifiuto o della richiesta del consenso dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili. L’accesso al contenuto di un sito Internet specifico può tuttavia continuare ad essere subordinato all’accettazione in conoscenza di causa di un marcatore o di un dispositivo analogo, se utilizzato per scopi legittimi.
(26) I dati relativi agli abbonati sottoposti a trattamento nell’ambito di reti di comunicazione elettronica per stabilire i collegamenti e per trasmettere informazioni contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il diritto al rispetto della loro corrispondenza o i legittimi interessi delle persone giuridiche. Tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini della fatturazione e del pagamento per l’interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato. Qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato soltanto se l’abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico circa la natura dei successivi trattamenti che egli intende effettuare e circa il diritto dell’abbonato di non dare o di revocare il proprio consenso a tale trattamento. I dati relativi al traffico utilizzati per la commercializzazione dei servizi di comunicazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbero inoltre essere cancellati o resi anonimi dopo che il servizio è stato fornito. I fornitori dei servizi dovrebbero informare sempre i loro abbonati riguardo alla natura dei dati che stanno sottoponendo a trattamento, nonché agli scopi e alla durata del trattamento stesso.
(27) Il momento esatto del completamento della trasmissione di una comunicazione, dopo il quale i dati relativi al traffico dovrebbero essere cancellati salvo ai fini di fatturazione, può dipendere dal tipo di servizio di comunicazione elettronica che è fornito. Per esempio per una chiamata di telefonia vocale la trasmissione sarà completata quando uno dei due utenti termina il collegamento. Per la posta elettronica la trasmissione è completata quando il destinatario prende conoscenza del messaggio, di solito dal server del suo fornitore di servizi.
(28) L’obbligo di cancellare o di rendere anonimi i dati relativi al traffico quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione non contraddice le procedure utilizzate su Internet, come la realizzazione di copie “cache”, nel sistema dei nomi di dominio, di indirizzi IP o la realizzazione di copie “cache” di un indirizzo IP legato ad un indirizzo fisico o l’uso di informazioni riguardanti l’utente per controllare il diritto d’accesso a reti o servizi.
(29) Il fornitore di servizi può trattare i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti ove necessario in singoli casi per individuare problemi tecnici od errori materiali nella trasmissione delle comunicazioni. I dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione possono anche essere sottoposti a trattamento da parte del fornitore per accertare e sospendere la frode che consiste nell’uso del servizio di comunicazione elettronica senza il corrispondente pagamento.
(30) I sistemi per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere progettati per limitare al minimo la quantità di dati personali necessari. Tutte le attività relative alla fornitura del servizio di comunicazione elettronica che va oltre la trasmissione di una comunicazione e la relativa fatturazione dovrebbero essere basate su dati relativi al traffico aggregati che non possono essere collegati agli abbonati o utenti. Tali attività, se non possono essere basate su dati aggregati, dovrebbero essere considerate come servizi a valore aggiunto per i quali è necessario il consenso dell’abbonato.
(31) Si stabilirà se il consenso necessario per il trattamento dei dati personali per fornire un particolare servizio a valore aggiunto debba essere ottenuto dall’utente o dall’abbonato in base ai dati che devono essere trattati e al tipo di servizio da fornire nonché alla possibilità tecnica, procedurale e contrattuale di distinguere l’individuo che usa un servizio di comunicazione elettronica dalla persona giuridica o fisica che si è abbonata.
(32) Se il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica o di un servizio a valore aggiunto fa ricorso a forme di subappalto a un’altra impresa per il trattamento dei dati personali necessari per la fornitura di tali servizi, questo subappalto ed il conseguente trattamento dei dati dovrebbe essere nella piena osservanza delle disposizioni relative ai responsabili e agli incaricati del trattamento e dei dati personali come riportato nella direttiva 95/46/CE. Se la fornitura di un servizio a valore aggiunto richiede che i dati relativi al traffico o all’ubicazione siano inviati da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica a un fornitore di servizi a valore aggiunto, gli abbonati o utenti a cui i dati si riferiscono dovrebbero essere pienamente informati di questo invio prima di dare il loro consenso al trattamento dei dati.
(33) L’introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell’abbonato di verificare l’esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio ma, al tempo stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di opzioni per i servizi di comunicazione elettronica, quali possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo o rigorosamente privato ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per esempio carte telefoniche o possibilità di pagamento con carta di credito. Allo stesso scopo, gli Stati membri possono chiedere agli operatori di offrire ai loro abbonati un tipo diverso di fattura dettagliata, dalla quale è stato omesso un certo numero di cifre dei numeri chiamati.
(34) Con riguardo all’identificazione della linea chiamante è necessario tutelare il diritto dell’autore della chiamata di eliminare l’indicazione della linea dalla quale si effettua la chiamata, nonché il diritto del chiamato di respingere chiamate da linee non identificate. In casi specifici esistono giustificati motivi per disattivare la soppressione dell’indicazione della linea chiamante. Alcuni abbonati, in particolare le linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l’anonimato dei loro chiamanti. Con riferimento all’identificazione della linea collegata, è necessario tutelare il diritto e il legittimo interesse del chiamato a sopprimere l’indicazione della linea alla quale il chiamante è realmente collegato, in particolare in caso di chiamate trasferite. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbero informare i loro abbonati dell’esistenza nella rete dell’indicazione della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base all’identificazione della linea chiamante e collegata, come pure delle opzioni disponibili per la salvaguardia della vita privata. Ciò permetterà agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui desiderano avvalersi a tutela della loro vita privata. Le opzioni per la salvaguardia della vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono configurarsi come un servizio disponibile su richiesta rivolta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
(35) Nelle reti mobili digitali i dati relativi all’ubicazione, che consentono di determinare la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente mobile vengono sottoposti a trattamento in modo da consentire la trasmissione di comunicazioni. Tali dati sono quelli relativi al traffico di cui all’articolo 6 della presente direttiva. Tuttavia, in aggiunta ad essi, le reti mobili digitali possono avere la capacità di trattare dati relativi all’ubicazione che possiedono un grado di precisione molto maggiore di quello necessario per la trasmissione delle comunicazioni e che vengono utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto, come i servizi che forniscono informazioni individuali sul traffico e radioguida. Il trattamento di dati siffatti ai fini della fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbe essere autorizzato soltanto previo esplicito consenso dell’abbonato. Anche in questo caso, tuttavia, gli abbonati dovrebbero disporre, gratuitamente, di un mezzo semplice per bloccare temporaneamente il trattamento dei dati relativi alla loro ubicazione.
(36) Gli Stati membri possono limitare il diritto alla vita privata degli utenti e degli abbonati riguardo all’identificazione della linea chiamante allorché ciò sia necessario per identificare le chiamate importune, e riguardo all’identificazione della linea chiamante e ai dati relativi all’ubicazione allorché ciò sia necessario per consentire ai servizi di emergenza di svolgere il loro compito nel modo più efficace possibile. A tale scopo gli Stati membri possono adottare disposizioni specifiche per autorizzare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica a fornire l’accesso all’identificazione della linea chiamante e ai dati relativi all’ubicazione senza il previo consenso degli utenti o abbonati interessati.
(37) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri. Inoltre, in tali casi, l’abbonato deve avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano inoltrate sul suo terminale, mediante una semplice richiesta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
(38) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica sono pubblici ed ampiamente distribuiti. Il rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di determinare se i loro dati personali possano essere pubblicati in un elenco e, in caso affermativo, quali. È opportuno che i fornitori di elenchi pubblici informino gli abbonati che vi figureranno degli scopi dell’elenco stesso e di ogni specifico impiego che possa essere fatto delle versioni elettroniche degli elenchi pubblici, in particolare mediante le funzioni di ricerca incorporate nel software, come ad esempio le funzioni di ricerca inversa che consentono agli utenti dell’elenco di risalire al nome e all’indirizzo dell’abbonato in base al solo numero telefonico.
(39) L’obbligo di informare gli abbonati sugli scopi di elenchi pubblici in cui i loro dati personali devono essere inclusi dovrebbe essere imposto alla parte che raccoglie i dati per tale inclusione. Se i dati possono essere trasmessi a uno o più terzi, l’abbonato dovrebbe essere informato su questa possibilità e sul ricevente o sulle categorie di possibili riceventi. Le trasmissioni dovrebbero essere soggette alla condizione che i dati non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti. Se la parte che raccoglie i dati dall’abbonato o i terzi a cui i dati sono stati trasmessi desiderano usarli per uno scopo ulteriore, la parte che ha raccolto i dati in origine o il terzo a cui i dati sono stati trasmessi deve ottenere nuovamente il consenso dell’abbonato.
(40) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi SMS. Tali forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono da un lato essere relativamente facili ed economiche da inviare e dall’altro imporre un onere e/o un costo al destinatario. Inoltre, in taluni casi il loro volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali. Per tali forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta è giustificato prevedere che le relative chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi. Il mercato unico prevede un approccio armonizzato per garantire norme semplici a livello comunitario per le aziende e gli utenti.
(41) Nel contesto di una relazione di clientela già esistente è ragionevole consentire l’uso delle coordinate elettroniche per offrire prodotti o servizi analoghi, ma unicamente da parte della medesima società che ha ottenuto le coordinate elettroniche a norma della direttiva 95/46/CE. Allorché tali coordinate sono ottenute, il cliente dovrebbe essere informato sul loro uso successivo a scopi di commercializzazione diretta in maniera chiara e distinta, ed avere la possibilità di rifiutare tale uso. Tale opportunità dovrebbe continuare ad essere offerta gratuitamente per ogni successivo messaggio a scopi di commercializzazione diretta, ad eccezione degli eventuali costi relativi alla trasmissione del suo rifiuto.
(42) Altre forme di commercializzazione diretta che siano più onerose per il mittente e non impongano costi finanziari per gli abbonati e gli utenti, quali chiamate telefoniche vocali interpersonali, possono giustificare il mantenimento di un sistema che dà agli abbonati o agli utenti la possibilità di indicare che non desiderano ricevere siffatte chiamate. Ciò nondimeno, al fine di non ridurre i livelli di tutela della vita privata esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate unicamente destinate agli abbonati e agli utenti che hanno fornito il loro consenso preliminare.
(43) Al fine di facilitare l’attuazione efficace delle norme comunitarie in materia di messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta, occorre proibire l’uso di false identità o falsi indirizzi o numeri di risposta allorché sono inviati messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta.
(44) Taluni sistemi di posta elettronica consentono agli abbonati di vedere il mittente e l’oggetto di una e-mail e, inoltre, di cancellare il messaggio senza dover scaricare il resto del contenuto dell’e-mail o degli allegati, riducendo quindi i costi che potrebbero derivare dallo scaricamento di e-mail o allegati indesiderati. Queste modalità possono continuare ad essere utili in taluni casi come strumento supplementare rispetto ai requisiti generali stabiliti dalla presente direttiva.
(45) La presente direttiva non pregiudica le misure che gli Stati membri prendono per tutelare legittimi interessi delle persone giuridiche in relazione a comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta. Allorquando gli Stati membri costituiscono un registro “opt-out” per siffatte chiamate a persone giuridiche, principalmente imprese, sono pienamente applicabili le disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(6) (direttiva sul commercio elettronico).
(46) Le funzionalità necessarie per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica possono essere incorporate nella rete o in una parte qualsiasi dell’apparecchiatura terminale dell’utente, compreso il software. La tutela dei dati personali e della vita privata dell’utente di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbe essere indipendente dalla configurazione delle varie componenti necessarie a fornire il servizio e dalla distribuzione delle necessarie funzionalità tra queste componenti. La direttiva 95/46/CE contempla tutti i tipi di trattamento dei dati personali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. L’esistenza di norme specifiche per i servizi di comunicazione elettronica, oltre che di norme generali per le altre componenti necessarie per la fornitura di tali servizi, non sempre agevola la tutela dei dati personali e della vita privata in modo tecnologicamente neutrale. Può essere pertanto necessario adottare provvedimenti che prescrivano ai fabbricanti di taluni tipi di apparecchiature impiegate per i servizi di comunicazione elettronica di costruire il loro prodotto in modo da incorporarvi dispositivi che garantiscano la tutela dei dati personali e della vita privata dell’utente e dell’abbonato. L’adozione di tali provvedimenti a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(7), avrà l’effetto di armonizzare l’introduzione nelle apparecchiature di comunicazione elettronica di determinate caratteristiche tecniche, compresi i software, volte a tutelare i dati secondo modalità compatibili con il buon funzionamento del mercato unico.
(47) La normativa nazionale dovrebbe prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali, nei casi in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati. Si dovrebbero applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non ottemperi alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.
(48) Nel campo di applicazione della presente direttiva è opportuno ricorrere all’esperienza del “gruppo per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
(49) Allo scopo di agevolare l’osservanza della presente direttiva, sono necessarie alcune disposizioni specifiche per il trattamento dei dati già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali emanate in attuazione alla presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Finalità e campo d’applicazione
1. La presente direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all’interno della Comunità.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.
3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea né, comunque, alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.
Articolo 2
Definizioni
Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)(8).
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) “utente”: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
b) “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
c) “dati relativi all’ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
d) “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all’abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato;
e) “chiamata”: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
f) “consenso” dell’utente o dell’abbonato: corrisponde al consenso della persona interessata di cui alla direttiva 95/46/CE;
g) “servizio a valore aggiunto”: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
h) “posta elettronica”: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
Articolo 3
Servizi interessati
1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella Comunità.
2. Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un onere economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l’osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 risulti tecnicamente impossibile o richieda un onere economico sproporzionato.
Articolo 4
Sicurezza
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi di realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.
2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l’obbligo di informarne gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili.
Articolo 5
Riservatezza delle comunicazioni
1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.
3. Gli Stati membri assicurano che l’uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l’abbonato o l’utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo, tra l’altro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l’eventuale memorizzazione tecnica o l’accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente.
Articolo 6
Dati sul traffico
1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’articolo 15, paragrafo 1.
2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l’abbonato o l’utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.
4. Il fornitore dei servizi deve informare l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento ai fini enunciati al paragrafo 2 e, prima di ottenere il consenso, ai fini enunciati al paragrafo 3.
5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l’autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell’accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.
6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli organismi competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all’interconnessione e alla fatturazione.
Articolo 7
Fatturazione dettagliata
1. Gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate.
2. Gli Stati membri applicano norme nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre, per le comunicazioni e per i pagamenti, di sufficienti modalità alternative che tutelino maggiormente la vita privata.
Articolo 8
Presentazione e restrizione dell’identificazione della linea chiamante e collegata
1. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore dei servizi deve offrire all’utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore di servizi deve offrire all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, per ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
3. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore di servizi deve offrire all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore di servizi deve offrire all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.
5. Il paragrafo 1 si applica anche alle chiamate provenienti dalla Comunità e dirette verso paesi terzi. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in entrata provenienti da paesi terzi.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico informi quest’ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 9
Dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico
1. Se i dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l’utente o l’abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. Gli utenti e gli abbonati devono avere la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi momento.
2. Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, l’utente e l’abbonato devono continuare ad avere la possibilità di negare, in via temporanea, mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
3. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico ai sensi di paragrafi 1 e 2 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l’autorità del fornitore della rete pubblica di telecomunicazione o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto, e deve essere circoscritto a quanto è strettamente necessario per la fornitura di quest’ultimo.
Articolo 10
Deroghe
Gli Stati membri assicurano che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico:
a) possa annullare, in via temporanea, la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la presentazione dell’identificazione di chiamate malintenzionate o importune. In tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l’abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e/o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;
b) possa annullare la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.
Articolo 11
Trasferimento automatico della chiamata
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.
Articolo 12
Elenchi di abbonati
1. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti nell’elenco, in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.
2. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali – e, nell’affermativa, quali – debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell’elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.
3. Gli Stati membri possono disporre che sia chiesto il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri assicurano inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente all’inclusione negli elenchi pubblici.
Articolo 13
Comunicazioni indesiderate
1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all’uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.
3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.
4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l’identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.
Articolo 14
Caratteristiche tecniche e normalizzazione
1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell’attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l’immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.
2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso la prescrizione di caratteristiche tecniche specifiche per le reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione(9).
3. All’occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l’uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione delle telecomunicazioni(10).
Articolo 15
Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE
1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea.
2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.
3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all’articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Articolo 16
Disposizioni transitorie
1. L’articolo 12 non si applica agli elenchi già prodotti o immessi sul mercato su supporto cartaceo o elettronico off-line prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
2. Se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi o mobili di telefonia vocale sono stati inseriti in un elenco pubblico degli abbonati in conformità con le disposizioni della direttiva 95/46/CE e dell’articolo 11 della direttiva 97/66/CE prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva, i dati personali di tali abbonati possono restare inseriti in tale elenco pubblico cartaceo o elettronico, comprese le versioni con funzioni di ricerca inverse, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi e delle possibilità in conformità con l’articolo 12 della presente direttiva.
Articolo 17
Attuazione della direttiva
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.
Articolo 18
Riesame
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre tre anni dalla data di cui all’articolo 17, paragrafo 1, una relazione sull’applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e suoi consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, tenendo conto dell’ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l’efficacia della presente direttiva.
Articolo 19
Abrogazione
La direttiva 97/66/CE è abrogata con efficacia a decorrere dalla data di applicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
T. Pedersen
(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 223.
(2) GU C 123 del 25.4.2001, pag. 53.
(3) Parere del Parlamento europeo del 13 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 28 gennaio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 39) e decisione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2002.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(5) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
(6) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(7) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(8) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(9) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).
(10) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 1994.